Statuto

Art. 1: Denominazione
E’ costituita la “Associazione Sportiva Dilettantistica Classe Italiana 2.4 S.I. – MINI 12.

Art. 2: Sede
Il domicilio legale dell’Associazione è definito al domicilio del Presidente della Associazione.

Art. 3: Scopo
L’associazione è apolitica, aconfessionale, non persegue fini di lucro, ha l’obbligo di investire eventuali utili per l’attuazione dello scopo istituzionale. L’associazione ha per scopo di promuovere la conoscenza, l’interesse, la diffusione e la pratica della imbarcazione della Classe 2.4mR, di coordinare e gestire l’attività sportiva dilettantistica della Classe in eventuale cooperazione con la F.I.V., di promuovere regate e campionati della Classe 2.4mR. L’associazione aderisce alla F.I.V. della quale accetta lo Statuto ed il Regolamento. L’associazione potrà comunque assumere ogni iniziativa e compiere ogni operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo istituzionale.

Art. 4: Soci
Tutti coloro che partecipano a competizioni in cui sono coinvolte imbarcazioni della Classe 2.4mR o 2.4mR One Design e coloro che ricoprono cariche, nell’ambito della Associazione, devono essere soci. Coloro che intendono associarsi debbono presentare domanda scritta al Consiglio di Classe che ne valuta l’idoneità. Tale domanda deve contenere i nominativi di 2 soci presentatori o una prima valutazione redatta dal Presidente della Associazione a seguito di un colloquio. Tutti i soci, al compimento del diciottesimo anno di età, godono del diritto di elettorato attivo e passivo, ivi compresi i soci onorari. Ciascun Socio è tenuto a versare una quota annuale, nei tempi e nella misura fissata dal Consiglio di Classe. Il Socio Onorario è nominato dall’Assemblea ed è esentato dal conferire la quota associativa annuale.

Art. 5: Diritto dei Soci
Oltre al diritto di voto, che tuttavia non è concesso ai minori di età, i Soci hanno il diritto di frequentare eventuali locali sociali, di usufruire, secondo le norme dei regolamenti, dei vantaggi che l’associazione offre, di usare il materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.

Art. 6: Doveri dei Soci
I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale entro il mese di febbraio o alla richiesta di associazione, per i nuovi soci La quota avrà validità sino al 31/12 dell’anno in cui è stata versata. Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile, osservare lo Statuto ed i suoi regolamenti.

Art. 7: Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, per recesso e per esclusione. Ciascun socio può recedere in qualsiasi momento dall’associazione presentando comunicazione scritta al Consiglio di Classe. L’esclusione del socio può avvenire per morosità, per indegnità o per altri gravi motivi. L’esclusione per indegnità e per altri gravi motivi è in prima istanza di competenza del Collegio dei Probiviri, e, in seconda ed ultima istanza, di competenza dell’assemblea la quale provvede a maggioranza degli associati. L’esclusione per morosità è di competenza del Consiglio di Classe il quale può procedervi quando il socio non provveda al versamento della quota entro due mesi dal momento in cui il Consiglio ne abbia fatto richiesta scritta.
In ogni caso, fino a quando perdura la morosità, il socio non può avere accesso alle strutture dell’associazione, né partecipare all’attività della stessa o alle competizioni. Gli associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere quanto versato, né hanno diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 8: Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito da: -quote ed altri contributi degli associati; -attrezzature ed altri strumenti utili per l’associazione; -sovvenzioni o contributi di Enti pubblici e di privati; -lasciti, elargizioni, donazioni; -ogni altro bene mobile od immobile pervenuto all’associazione.

Art. 9: Bilancio
L’esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro quindici giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea, il bilancio preventivo e consuntivo debbono essere depositati dal Consiglio di Classe, corredati da una relazione dei Revisori dei conti, presso la sede dell’associazione.

Art. 10: Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono: a) l’assemblea; b) il Consiglio di Classe; c) il Presidente del Consiglio di Classe; d) il Segretario; e) il Collegio dei Probiviri; f) i revisori dei conti;

Art. 11: Assemblea
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Ad esse possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Non possono i soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione. Il socio ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea solo da altro socio. Il socio non può rappresentare in assemblea più di due soci.

Art. 12: Assemblea: presidenza e verbale
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio o in sua in sua assenza da persona designata dall’assemblea. Il presidente fa constare la validità delle assemblee e delle deliberazioni. Il Presidente nomina un segretario. Di ogni assemblea verrà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13: Assemblea: convocazione
Le assemblee sono convocate dal Consiglio di Classe mediante avviso, inviato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data, l’ora ed il luogo stabiliti per la riunione, nonché l’ordine del giorno con le materie da trattare e ciò anche per l’eventuale seconda convocazione. L’assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta l’anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’assemblea ordinaria delibera sull’approvazione del bilancio, sul rinnovo delle cariche sociali e sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Classe lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un quinto di soci aventi diritto al voto.

Art. 14: Assemblea: deliberazioni
L’assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza e con la presenza di un numero di associati che in proprio o per delega rappresentino la maggioranza degli associati. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti qualunque sia il numero degli intervenuti. Le maggioranze di cui sopra si applicano anche all’assemblea straordinaria. Tuttavia: per deliberare la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto è necessaria la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; – per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le votazioni che riguardano la nomina delle cariche sociali ed i singoli soci debbono essere espresse a scrutinio segreto. Le deliberazioni delle assemblee prese in conformità al presente statuto, alla legge ed ai regolamenti sono vincolanti per tutti i soci anche se non intervenuti, assenti o dissenzienti.

Art. 15: Consiglio di Classe
L’associazione è amministrata da un Consiglio di Classe nominato dall’assemblea e composto da cinque o più membri, ma sempre in numero dispari. I membri del consiglio di classe durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Al Consiglio di Classe sono conferiti tutti i poteri anche di straordinaria amministrazione. Sono tra l’altro compiti del Consiglio di Classe. – formulare un programma annuale da sottoporre all’assemblea; -predisporre i bilanci preventivo e consuntivo; -deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie; -predisporre l’elenco dei candidati alle cariche sociali; -proporre all’assemblea le modifiche allo statuto; -deliberare su materie non riservate ad altri organi dell’associazione; -deliberare su ogni spesa relativa all’amministrazione ed alla gestione; -investire il Collegio dei Probiviri delle questioni di loro competenza; -proporre all’assemblea le regole della Classe relative alle misure, alla costruzione, alle condizioni di regata; -verificare il certificato di stazza che dovrà essere rilasciato secondo le regole approvate dall’associazione registrando il nome del cantiere costruttore, la targhetta dell’ISAF, il numero velico nazionale dato dall’associazione di Classe ed il nome dell’intestatario.

Art. 16: Consiglio di Classe: convocazione e maggioranze
Il Consiglio di Classe, nella prima seduta, nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio di Classe è convocato dal Presidente tutte le volte che ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri, con telegramma o con lettera raccomandata spedita ai membri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17: Consiglio di Classe: sostituzione e decadenza
Se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più consiglieri in numero non superiore alla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione adottata a maggioranza. Nel caso non sia possibile procedere alla cooptazione, dovrà essere convocata, entro trenta giorni, una assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti. Qualora venga a cessare la maggioranza dei consiglieri, anche se integrati a norma dei commi precedenti, l’intero Consiglio di Classe decade e dovrà essere convocata, a cura dei Revisori dei conti, entro trenta giorni, una assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Tutti i consiglieri nominati in sostituzione di altri ai sensi di precedenti commi durano in carico sino alla scadenza del quadriennio.

Art. 18: Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio di Classe. Nel caso di impedimento del Presidente o di sua cessazione dalla carica, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo dal, consigliere più anziano.

Art. 19: Segretario
Il Segretario svolge funzioni amministrative, di tesoreria, di organizzazione, di segreteria, di coordinamento ed attua le iniziative necessarie a diffondere e promuovere l’immagine della Classe 2.4mR di cui il Consiglio o l’assemblea diano mandato.
Il Segretario è il referente diretto per tutti i contatti tra l’associazione e la F.I.V. Il Segretario conserva gli archivi dei soci e delle imbarcazioni stazzate.

Art. 20: Probiviri
Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, che designano al loro interno il Presidente e da due membri supplenti, tutti scelti dall’assemblea .
Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I Probiviri vengono investiti delle questioni di loro competenza dal Consiglio di Classe, sono competenti per i provvedimenti disciplinari e possono irrogare le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) deplorazione;
c) sospensione fino ad un massimo di mesi dodici;
d) espulsione,
Avverso i provvedimenti dei Probiviri è ammesso il reclamo all’assemblea che decide in sede straordinaria.
L’assemblea deve pronunciare in merito all’impugnazione entro il termine di due mesi dal reclamo.
A tal fine, il socio deve inoltrare il reclamo al Presidente che provvederà a convocare l’assemblea.

Art. 21: Revisori dei conti
La gestione dell’associazione è sottoposta al controllo dei revisori dei conti.
Il collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, che nominano al loro interno il Presidente e da due membri Supplenti, tutti scelti dall’assemblea.
Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Compiti dei revisori sono l’accertamento della regolare tenuta della contabilità dell’associazione, della consistenza di cassa e degli altri beni dell’associazione, la redazione di una relazione al bilancio annuale.
Potranno compiere atti ispettivi e di controllo in qualunque momento.

Art. 22: Cariche
Tutte le cariche sociali, elettive e non sono onorarie e non retribuite. Il Consiglio di Classe può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere attività o compiti a nome o per conto dell’associazione.

Art. 23: Candidature
I candidati alle cariche sociali debbono presentare le loro candidature entro cinque giorni prima dello svolgimento dell’assemblea. Non possono candidarsi soci non in regola con versamenti nonché quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione. Sono ammesse candidature a cariche diverse ma non il mantenimento di più cariche da parte dello stesso membro; pertanto, in caso di elezione a più cariche, l’eletto deve scegliere la carica che intende ricoprire ed il posto lasciato vacante viene assegnato al candidato che segue in graduatoria.

Art. 24: Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25: Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.

Art. 26: Certificato di stazza
Il certificato di stazza è il documento ufficiale dell’imbarcazione e n’attesta la rispondenza al regolamento di stazza. I certificati sono conservati dal segretario che ne rilascia copia al proprietario dell’imbarcazione. Il cambiamento di proprietà dell’imbarcazione renderà invalido il certificato di stazza; sarà cura del nuovo proprietario richiedere ed ottenere dall’associazione un nuovo certificato.